Art. 13

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

In vigore dal 30 giu 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999 Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e gli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all’accordo di Parigi, in particolare l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima; (*1)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;" 2) all’, il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) “proiezioni”: previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi o dell’evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all’anno di comunicazione;»; 3) all’, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;»; 4) all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.»; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Dialogo multilivello sul clima e sull’energia A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull’energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.»; 6) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 1o gennaio 2020, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e conforme all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»; b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l’assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nell’ambito delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e dell’aumento degli assorbimenti dai pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti dai pozzi in linea con l’obiettivo a lungo termine dell’accordo di Parigi relativo alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;»; 7) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le informazioni sui progressi compiuti per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché per finanziare e attuare le politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;»; b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione, assistita dal comitato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all’articolo 25, lettera d).»; 8) all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi nonché per attuare le politiche e misure indicate nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima;»; 9) l’articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Riesame Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all’ dell’accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell’Unione dell’energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia, dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e degli ulteriori obiettivi dell’Unione dell’energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell’Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all’accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.»; 10) l’allegato I, parte 1, è così modificato: a) alla sezione A, punto 3.1.1, il punto i) è sostituito dal seguente: «i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1 della presente sezione, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l’aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»; b) alla sezione B, è aggiunto il punto seguente: «5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»; 11) all’allegato VI, lettera c), il punto viii) è sostituito dal seguente: «viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 sia della strategia a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;».
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