Art. 3
Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici
In vigore dal 30 giu 2021
Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici
1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l’Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
2. I compiti del comitato consultivo includono:
a)
esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell’IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l’Unione;
b)
fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi;
c)
contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;
d)
identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell’Unione;
e)
sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell’Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.
3. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
4. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l’AEA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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