Art. 8

Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione

In vigore dal 30 giu 2021
Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione 1.   La Commissione basa la sua prima e seconda valutazione di cui agli su una traiettoria indicativa e lineare che indica il percorso da seguire per la riduzione delle emissioni nette a livello dell’Unione, e che collega il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’, paragrafo 1. 2.   In seguito alla prima e alla seconda valutazione di cui al primo comma, la Commissione basa eventuali valutazioni successive su una traiettoria indicativa e lineare che collega il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’, paragrafo 1. 3.   La Commissione basa le valutazioni di cui agli non solo sulle misure nazionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sugli elementi seguenti: a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999; b) le relazioni dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione; c) le statistiche e i dati europei e globali, compresi le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, i dati sulle perdite registrate e stimate derivanti dagli effetti negativi del clima e le stime dei costi dell’inazione e di ritardi nell’intervento, se disponibili; d) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali; e e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione o dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/852. 4.   L’AEA assiste la Commissione nella preparazione delle valutazioni di cui agli , conformemente al suo programma di lavoro annuale.
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Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/1119) — Testo vigente | Portale Normativo