Art. 4
Traguardi climatici intermedi dell’Unione
In vigore dal 30 giu 2021
Traguardi climatici intermedi dell’Unione
1. Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.
Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, e considera l’adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell’Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.
Dall’adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l’esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l’esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
3. Ai fini di realizzare l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all’ dell’accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d’impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.
4. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2 equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell’Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione.
5. Nel proporre il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
a)
le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;
b)
l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione;
c)
la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
d)
l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica;
e)
la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f)
le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;
g)
l’efficienza energetica e il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
h)
l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
i)
la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
j)
la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;
k)
il fabbisogno e le opportunità di investimento;
l)
gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro dell’UNFCCC;
m)
le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.
6. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all’ dell’accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell’ del presente regolamento.
7. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, anche in relazione all’esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
Storico versioni
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