Art. 7

Valutazione delle misure nazionali

In vigore dal 30 giu 2021
Valutazione delle misure nazionali 1.   Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta: a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all’, paragrafo 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999. 2.   La Commissione, se dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi valutati conformemente all’, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’, può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico. 3.   Se conformemente al paragrafo 2 sono formulate raccomandazioni, si applicano i principi seguenti: a) lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri; b) in seguito alla presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima successiva trasmessa conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell’anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione; c) le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
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