Art. 12

Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009

In vigore dal 30 giu 2021
Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009 Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis 1.   È istituito un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (“comitato consultivo”). 2.   Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo offrono tutte le garanzie di indipendenza. 3.   Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella selezione dei membri del comitato consultivo, il consiglio di amministrazione si adopera per garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali così come l’equilibrio geografico e di genere. La selezione si basa sui criteri seguenti: a) eccellenza scientifica; b) esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza; c) ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione; d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale. 4.   I membri del comitato consultivo sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione. Il comitato consultivo elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno. 5.   Il comitato consultivo integra il lavoro dell’Agenzia pur agendo autonomamente nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato consultivo stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale e nel farlo consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo in merito a tale programma e alla sua attuazione.»; 2) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Il bilancio dell’Agenzia include anche le spese concernenti il comitato consultivo.».
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Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009 (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/1119) — Testo vigente | Portale Normativo