Art. 31
Programma di lavoro
In vigore dal 24 giu 2021
Programma di lavoro
1. La componente EaSI è attuata sulla base dei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il contenuto di tali programmi di lavoro è stabilito in linea con gli obiettivi operativi stabiliti all' del presente regolamento e con le azioni ammissibili stabilite all' del presente regolamento. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione raccoglie competenze sull'elaborazione dei programmi di lavoro consultando il gruppo di lavoro di cui all', paragrafo 8.
3. La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra il FSE+ e altri strumenti pertinenti dell'Unione, come pure tra le componenti del FSE+.
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