Art. 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

In vigore dal 24 giu 2021
Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione 1.   La componente EaSI può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario per i contributi finanziari, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa. 2.   La componente EaSI è attuata direttamente, come stabilito all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento. Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni. 3.   Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente EaSI sono attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1057:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo