Art. 29

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 24 giu 2021
Partecipazione di paesi terzi La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione: a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi; c) gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi; iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI; iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario.
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