Art. 27

Soggetti idonei

In vigore dal 24 giu 2021
Soggetti idonei 1.   In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori: i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso; ii) un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'; iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali. 2.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell', ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. 3.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell' sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1057:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo