Art. 27
Soggetti idonei
In vigore dal 24 giu 2021
Soggetti idonei
1. In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:
a)
i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
i)
uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii)
un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell';
iii)
un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
b)
tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell', ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell' sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.
Storico versioni
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