Art. 26

Azioni ammissibili

In vigore dal 24 giu 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, e all' sono ammissibili al finanziamento. 2.   La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni: a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare: i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo; ii) sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali; iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione; b) attuazione delle politiche, in particolare: i) partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere; ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro; iii) sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali; iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative; c) sviluppo delle capacità, in particolare, di: i) reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all', paragrafo 1; ii) punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI; iii) amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'; iv) portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale; d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare: i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa; ii) guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all', paragrafo 1; iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all', paragrafo 1; iv) eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.
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