Art. 3

Riesame del riconoscimento dei paesi terzi

In vigore dal 27 mag 2021
Riesame del riconoscimento dei paesi terzi Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, di detto regolamento: a) la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute; b) la Commissione può sospendere l’inclusione di un paese terzo nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute, oppure se un paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o se ha rifiutato un esame in loco; c) la Commissione sospende l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione il paese terzo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni; d) la Commissione revoca l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se: i) il paese terzo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; ii) le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete; iii) a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni, il paese terzo non tiene a disposizione le informazioni o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico o al sistema di controllo che applica; o iv) a seguito di una richiesta della Commissione il paese terzo rifiuta un esame in loco.
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