Art. 2
Supervisione delle autorità e organismi di controllo
In vigore dal 27 mag 2021
Supervisione delle autorità e organismi di controllo
1. Sulla base delle relazioni annuali e tenendo conto di tutte le altre informazioni ricevute, la Commissione garantisce l’appropriata supervisione delle autorità e organismi di controllo di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e figuranti nell’elenco istituito da un regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 («autorità e organismi di controllo») riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. A tal fine la Commissione può richiedere l’assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione delle autorità e organismi di controllo è determinata secondo un approccio basato sul rischio di non conformità, tenendo conto in particolare del volume di prodotti certificati e delle loro esportazioni verso l’Unione nonché dei risultati della valutazione in loco, della sorveglianza e della rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di un’autorità competente.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità e organismi di controllo trasmettono alla Commissione una relazione annuale. La relazione annuale aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico accluso alla domanda iniziale di riconoscimento, come da ultima modifica. Essa comprende almeno:
a)
una presentazione generale delle attività dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo sono riconosciuti, compresi il numero di operatori e gruppi di operatori interessati e la natura dei prodotti agricoli e alimentari, suddivisi per categorie e raggruppati per codici tariffari;
b)
eventuali aggiornamenti delle norme di produzione applicate nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme alle norme di produzione di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007;
c)
eventuali aggiornamenti delle misure di controllo applicate nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, inclusa una valutazione dell’equivalenza alle misure di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e la conferma che siffatte misure di controllo sono applicate in modo permanente ed efficace;
d)
una descrizione delle attività di controllo eseguite dall’autorità o dall’organismo di controllo nell’anno precedente nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, i risultati ottenuti, le irregolarità e le infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati;
e)
ogni altro aggiornamento delle informazioni del fascicolo tecnico trasmesso con la domanda iniziale di riconoscimento e le ulteriori modifiche;
f)
una copia della relazione di valutazione più recente elaborata dall’organismo di accreditamento o, se del caso, da un’autorità competente, che contenga i risultati della valutazione in loco, della sorveglianza e del riesame pluriennale regolari delle attività dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo sono riconosciuti. La relazione di valutazione conferma la valutazione positiva della capacità dell’autorità o dell’organismo di controllo di soddisfare le condizioni applicabili al suo riconoscimento da parte della Commissione e l’effettiva realizzazione delle sue attività nel rispetto di tali condizioni. La relazione di valutazione dimostra e conferma inoltre l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alle lettere b) e c);
g)
l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo in una lingua ufficiale dell’Unione e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
h)
ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’autorità o dall’organismo di controllo.
La relazione annuale e le eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione riguardo alla relazione annuale sono trasmesse tramite l’OFIS.
3. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni riguardo alla relazione annuale. Esse sono trasmesse in formato elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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