Art. 3
Riesame del riconoscimento dei paesi terzi
In vigore dal 27 mag 2021
Riesame del riconoscimento dei paesi terzi
Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, di detto regolamento:
a)
la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute;
b)
la Commissione può sospendere l’inclusione di un paese terzo nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute, oppure se un paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o se ha rifiutato un esame in loco;
c)
la Commissione sospende l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione il paese terzo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni;
d)
la Commissione revoca l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se:
i)
il paese terzo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
ii)
le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete;
iii)
a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni, il paese terzo non tiene a disposizione le informazioni o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico o al sistema di controllo che applica; o
iv)
a seguito di una richiesta della Commissione il paese terzo rifiuta un esame in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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