Art. 1

Supervisione dei paesi terzi

In vigore dal 27 mag 2021
Supervisione dei paesi terzi 1.   La relazione annuale che un paese terzo di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e figurante nell’elenco istituito da un regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 («paese terzo») deve trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, di detto regolamento comprende: a) informazioni sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, tra cui i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le attività di trasformazione dei prodotti alimentari; b) informazioni sulla natura dei prodotti agricoli e alimentari biologici esportati verso l’Unione; c) una descrizione delle attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo nell’anno precedente, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati; d) eventuali aggiornamenti delle norme di produzione applicate nel paese terzo giudicate equivalenti alle norme di produzione di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007; e) eventuali aggiornamenti delle misure di controllo applicate nel paese terzo giudicate di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e la conferma che siffatte misure di controllo sono applicate in modo permanente ed efficace; f) eventuali altri aggiornamenti relativi al fascicolo tecnico del paese terzo; g) l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate; h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo. 2.   Il paese terzo comunica senza indugio alla Commissione, tramite la piattaforma elettronica del Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS), ogni modifica apportata alle misure in vigore in tale paese terzo o alla loro attuazione, in particolare al sistema di controllo. 3.   Il paese terzo comunica senza indugio alla Commissione, tramite l’OFIS, ogni modifica apportata ai dati amministrativi riportati nell’elenco istituito da un regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848. 4.   La Commissione può chiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni al paese terzo, compresa la presentazione di una o più relazioni sull’esame in loco redatte da esperti indipendenti. 5.   In base a una valutazione dei rischi o se presume l’esistenza di non conformità, la Commissione può far eseguire ad esperti da essa designati un esame in loco nel paese terzo. 6.   Se la Commissione ha ricevuto da uno Stato membro una comunicazione di sospetti fondati di irregolarità o infrazione per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 nonché alle norme di produzione e misure di controllo riconosciute equivalenti sulla base della valutazione effettuata, ne informa l’autorità competente del paese terzo. Tale autorità competente indaga sull’origine della presunta irregolarità o infrazione e, entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della Commissione, informa quest’ultima e lo Stato membro interessato dell’esito dell’indagine e dei provvedimenti adottati.
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Supervisione dei paesi terzi (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1342) — Testo vigente | Portale Normativo