Art. 3
Le informazioni da scambiare
In vigore dal 21 mag 2021
Le informazioni da scambiare
1. Le informazioni da scambiare a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555, relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 della medesima direttiva in base all’affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata comprendono i dati seguenti:
a)
il nome della persona interessata;
b)
la data di nascita di tale persona;
c)
il luogo e il paese di nascita di tale persona;
d)
la cittadinanza di tale persona;
e)
la data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto;
f)
il numero di riferimento nazionale o un altro identificatore unico della decisione di rifiuto, se tale numero o identificatore è stato assegnato alla decisione di rifiuto nello Stato membro in cui è stata emessa;
g)
il nome e i recapiti dell’autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso la decisione di rifiuto e, se diversa, il nome e i recapiti dell’autorità da contattare per ottenere ulteriori informazioni sul rifiuto;
h)
a quale delle tre categorie seguenti appartiene la decisione di rifiuto:
i)
decisioni di rifiuto il cui effetto è impedire a una persona di acquisire o detenere un’arma da fuoco per un periodo indeterminato, senza una data di fine fissata;
ii)
decisioni di rifiuto il cui effetto è impedire a una persona di acquisire o detenere un’arma da fuoco per un periodo determinato, con una data di fine fissata (incluse le decisioni di rifiuto di una richiesta di autorizzazione il cui effetto è vietare alla persona di presentare una nuova domanda di autorizzazione entro un determinato periodo, con una data di fine fissata);
iii)
decisioni di rifiuto che non rientrano nel punto i) o nel punto ii);
i)
se la decisione di rifiuto rientra nella lettera h), punto ii), con una data di fine fissata;
j)
a quale delle tre categorie seguenti appartiene la decisione di rifiuto:
i)
decisioni di rifiuto emesse in risposta a una richiesta di autorizzazione per i motivi di cui agli articoli 9 o 10 della direttiva (UE) 2021/555 o in risposta a una richiesta di conferma, rinnovo o proroga di tale autorizzazione;
ii)
decisioni di rifiuto che revocano un’autorizzazione concessa, confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo 9 o 10 della direttiva (UE) 2021/555;
iii)
decisioni di rifiuto che non rientrano nel punto i) o nel punto ii).
2. Oltre alle informazioni indicate al paragrafo 1, lettere da a) a d), gli Stati membri possono scegliere di fornire ulteriori dati di identificazione della persona interessata, come codice fiscale, numero di passaporto o numero di carta d’identità, qualora tali informazioni siano necessarie per una corretta identificazione della persona.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 1 e, ove applicabile, gli ulteriori dati di cui al paragrafo 2 sono inseriti nel sistema di informazione del mercato interno entro 30 giorni di calendario dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto e sono resi immediatamente accessibili alle autorità competenti degli Stati membri.
Storico versioni
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