Art. 4

Obblighi di cancellazione, aggiornamento e riesame delle informazioni

In vigore dal 21 mag 2021
Obblighi di cancellazione, aggiornamento e riesame delle informazioni 1.   Se una decisione di rifiuto è annullata o dichiarata non valida dopo che nel sistema di informazione del mercato interno sono state inserite informazioni relative a essa, l’autorità competente cancella la voce dal sistema di informazione del mercato interno entro 30 giorni di calendario dalla data di annullamento o di dichiarazione di non validità. 2.   Se, in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni inserite nel sistema di informazione del mercato interno relative a una decisione di rifiuto cessano di essere esatte e complete per qualsiasi motivo, anche a seguito di una revoca o modifica successiva della decisione di rifiuto, l’autorità competente aggiorna le informazioni nel sistema di informazione del mercato interno relative a tale rifiuto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui le informazioni cessano di essere esatte o complete. In caso di revoca di una decisione di rifiuto, è aggiunta alla voce del sistema di informazione del mercato interno la data a decorrere dalla quale la revoca entra in vigore (la «data di revoca»). 3.   Nel caso in cui una voce del sistema di informazione del mercato interno riguardi una decisione di rifiuto di cui all’, paragrafo 1, lettera h), punto i), l’autorità competente riesamina la voce almeno una volta ogni dieci anni a partire dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto e aggiorna la voce immediatamente a seguito di ciascun riesame per confermare che la decisione di rifiuto rimane in vigore o, se la decisione è stata revocata, per registrare la data di revoca conformemente al paragrafo 2. 4.   Nel caso in cui una voce riguardi una decisione di rifiuto di cui all’, paragrafo 1, lettera h), punto ii), con una data di fine fissata superiore a dieci anni dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto, l’autorità competente riesamina la voce almeno una volta ogni dieci anni a partire dalla data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto fino alla data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data di fine fissata e aggiorna immediatamente la voce a seguito di ciascun riesame per confermare che la decisione di rifiuto rimane in vigore o, se la decisione è stata revocata, per aggiungere la data di revoca conformemente al paragrafo 2. 5.   Se una decisione di rifiuto viene revocata, l’obbligo di cui al paragrafo 3 o, ove applicabile, al paragrafo 4 cessa di applicarsi alla voce una volta che essa è stata aggiornata per aggiungere la data di revoca conformemente al paragrafo 2.
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Obblighi di cancellazione, aggiornamento e riesame delle informazioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1423) — Testo vigente | Portale Normativo