Art. 2
Il sistema di scambio elettronico
In vigore dal 21 mag 2021
Il sistema di scambio elettronico
Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all’articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555 è il sistema di informazione del mercato interno, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1427.
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