Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 mag 2021
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica allo scambio, attraverso il sistema di cui all’articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555, delle informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 di tale direttiva in base all’affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Un rifiuto rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento solo se la decisione amministrativa o giudiziaria in base a cui alla persona interessata è stata preclusa l’acquisizione o la detenzione delle pertinenti armi da fuoco (definita nel presente regolamento la «decisione di rifiuto») è stata emessa a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1423) — Testo vigente | Portale Normativo