Art. 25

Commissione europea

In vigore dal 20 mag 2021
Commissione europea 1.   Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un’agenzia nazionale sono definite, conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/817 in un documento scritto che: a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell’Unione destinati alle sovvenzioni; b) comprende il programma di lavoro dell’agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell’agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell’Unione; e c) specifica gli obblighi di rendicontazione dell’agenzia nazionale. 2.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell’agenzia nazionale i finanziamenti seguenti: a) fondi per le sovvenzioni negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma interessati, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all’agenzia nazionale; b) un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell’agenzia nazionale, che viene definito conformemente alle modalità di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/817. 3.   La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell’agenzia nazionale i fondi del programma prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell’agenzia nazionale. 4.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/817, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall’autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma. 5.   Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all’agenzia nazionale e all’autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni. 6.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell’agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest’ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in conformità dell’articolo 131, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
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Commissione europea (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/888) — Testo vigente | Portale Normativo