Art. 24
Agenzia nazionale
In vigore dal 20 mag 2021
Agenzia nazionale
1. In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del programma. L’, paragrafi 1, 2 e da 4 a 8, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle agenzie nazionali nell’ambito del programma.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/817, l’agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma che figurano negli atti di esecuzione di cui all’ del presente regolamento, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
3. Se per un paese terzo non è stata designata un’agenzia nazionale di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, questa è istituita in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/817.
Storico versioni
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