Art. 23
Autorità nazionale
In vigore dal 20 mag 2021
Autorità nazionale
In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del programma. L’, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle autorità nazionali nell’ambito del programma.
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