Art. 22
Informazione, comunicazione e diffusione
In vigore dal 20 mag 2021
Informazione, comunicazione e diffusione
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
3. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione e la diffusione e l’impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell’ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.
4. Le organizzazioni partecipanti utilizzano la denominazione «corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni connesse al programma.
Storico versioni
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