Art. 28

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 20 mag 2021
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione Allorché partecipa al programma in base a una decisione adottata nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
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