Art. 11
Bilancio
In vigore dal 20 mag 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è fissata a 1 009 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Con un massimo del 20 % per le attività nazionali, la ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per le azioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) è la seguente:
a)
del 94 % per le attività di volontariato di cui all’ e i progetti di solidarietà;
b)
del 6 % per le attività di volontariato di cui all’.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all’ di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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