Art. 7

Attività di volontariato nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»

In vigore dal 20 mag 2021
Attività di volontariato nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali» 1.   Le attività di volontariato: a) comprendono una componente di apprendimento e formazione; b) non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro; c) non sono equiparate al lavoro; e d) si basano su un accordo scritto di volontariato. L’accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi elle parti dell’accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e la descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile. 2.   Le attività di volontariato possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante («attività di volontariato transfrontaliere») o nel paese di residenza del partecipante («attività di volontariato nazionali»). Le attività di volontariato nazionali sono aperte alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare dei giovani con minori opportunità.
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