Art. 4
Azioni del programma
In vigore dal 20 mag 2021
Azioni del programma
1. Il programma sostiene le azioni seguenti:
a)
attività di volontariato, di cui agli ;
b)
progetti di solidarietà, di cui all’;
c)
attività di rete, di cui all’, paragrafo 1; e
d)
misure di qualità e di sostegno, di cui all’, paragrafo 2.
2. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie al loro:
a)
carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione;
b)
capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;
c)
dimensione europea delle loro tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti di tali attività di solidarietà;
d)
impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;
e)
contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli , come pure ai quadri normativi applicabili negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma.
4. I riferimenti al Servizio di volontariato europeo nella normativa dell’Unione si intendono come comprendenti dei riferimenti alle attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.
Storico versioni
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