Art. 4 · Azioni del programma

Art. 4

Azioni del programma

In vigore dal 20 mag 2021
Azioni del programma 1.   Il programma sostiene le azioni seguenti: a) attività di volontariato, di cui agli ; b) progetti di solidarietà, di cui all’; c) attività di rete, di cui all’, paragrafo 1; e d) misure di qualità e di sostegno, di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie al loro: a) carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione; b) capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale; c) dimensione europea delle loro tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti di tali attività di solidarietà; d) impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi; e) contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento. 3.   Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli , come pure ai quadri normativi applicabili negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma. 4.   I riferimenti al Servizio di volontariato europeo nella normativa dell’Unione si intendono come comprendenti dei riferimenti alle attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.
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