Art. 10

Attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario

In vigore dal 20 mag 2021
Attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario 1.   Le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario: a) comprendono una componente di apprendimento e formazione, anche in base ai principi di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, componenti relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, con il coinvolgimento di formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati; b) non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro; c) non sono equiparate al lavoro; e d) si basano su un accordo scritto di volontariato. L’accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti dell’accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e una descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile. 2.   Le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario possono essere effettuate solo nelle regioni dei paesi terzi in cui: a) si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e b) non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.
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