Art. 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

In vigore dal 20 mag 2021
Concessione, complementarità e finanziamento combinato 1.   Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 2.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal programma, purché i diversi contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme del rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente da diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 3.   A norma dell’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e di paesi terzi associati al programma di cui all’ del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all’ del presente regolamento. 4.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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