Art. 7

Azioni ammissibili

In vigore dal 20 mag 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni attuate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento. 2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) riunioni e simili eventi ad hoc; b) collaborazione strutturata sulla base di progetti; c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei; d) azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità; e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui: i) preparazione di studi e altro materiale scritto pertinente; ii) attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota e iniziative per la realizzazione di prototipi; iii) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente; iv) qualsiasi altra azione pertinente prevista nei programmi di lavoro di cui all’ necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’ o a sostegno di tali obiettivi. L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma. L’allegato III contiene un elenco non esaustivo dei temi prioritari delle azioni. 3.   Le azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione o gli Stati membri. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati. 4.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’, paragrafo 3.
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Azioni ammissibili (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/847) — Testo vigente | Portale Normativo