Art. 5
Paesi terzi associati al programma
In vigore dal 20 mag 2021
Paesi terzi associati al programma
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:
a)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
b)
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione;
c)
altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:
i)
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae;
ii)
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi;
iii)
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma;
iv)
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Storico versioni
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