Art. 13
Programma di lavoro
In vigore dal 20 mag 2021
Programma di lavoro
1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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