Art. 15

Valutazione

In vigore dal 20 mag 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni del programma si svolgono in modo da alimentare il processo decisionale con tempestività. La Commissione rende pubbliche tali valutazioni. 2.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. 3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. 4.   La Commissione comunica le conclusioni della valutazione intermedia e di quella finale, comprensive delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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