Art. 10

Tasso di cofinanziamento

In vigore dal 20 mag 2021
Tasso di cofinanziamento 1.   In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione. 2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:847:oj#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo