Art. 5
Azioni comuni
In vigore dal 20 mag 2021
Azioni comuni
1. Le azioni previste dal programma Pericles IV possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:
a)
le banche centrali nazionali e la BCE;
b)
i Centri di analisi nazionali e i Centri nazionali di analisi delle monete;
c)
il Centro tecnico-scientifico europeo e le zecche;
d)
Europol, Eurojust e Interpol;
e)
gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’ della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;
f)
le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;
g)
organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi in via di adesione e di paesi candidati; e
h)
gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.
2. Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
Storico versioni
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