Art. 4
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 20 mag 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma Pericles IV è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma Pericles IV è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma Pericles IV, assicurando la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol. A tal fine, nell’elaborazione dei programmi di lavoro a norma dell’, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate della BCE e di Europol contro la contraffazione monetaria e le relative frodi.
3. Il sostegno finanziario a titolo del programma Pericles IV per le azioni ammissibili di cui all’ è erogato sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici.
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