Art. 6

Azioni ammissibili

In vigore dal 20 mag 2021
Azioni ammissibili 1.   Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’, il programma Pericles IV fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni: a) lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue: — le migliori prassi per prevenire la contraffazione monetaria e le frodi relative all’euro; — le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria; — il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido; — l’utilizzo di strumenti di individuazione, anche attraverso applicazioni informatiche; — i metodi d’inchiesta e di indagine; — l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi; — la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione; — azioni di ricerca; — la messa a disposizione di competenze operative specialistiche; b) l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma Pericles IV, in particolare: — qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione dell’Unione, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, banche dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software; — la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative; — sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione; — assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due paesi quando essa non possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi dell’Unione; c) l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Il programma Pericles IV tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti: a) il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale); b) il personale dei servizi di informazione; c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari; d) i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore; e) qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri. 3.   I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi.
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