Art. 5 · Azioni comuni

Art. 5

Azioni comuni

In vigore dal 20 mag 2021
Azioni comuni 1.   Le azioni previste dal programma Pericles IV possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali: a) le banche centrali nazionali e la BCE; b) i Centri di analisi nazionali e i Centri nazionali di analisi delle monete; c) il Centro tecnico-scientifico europeo e le zecche; d) Europol, Eurojust e Interpol; e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’ della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria; f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori; g) organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi in via di adesione e di paesi candidati; e h) gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte. 2.   Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
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