Art. 25

Risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza

In vigore dal 29 apr 2021
Risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza 1.   Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza, oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento senza indebito ritardo. Il risarcimento comprende: a) il costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati; b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato; e c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione conformemente al paragrafo 2. 2.   Quando si applica il paragrafo 1, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono rapidamente ogni ragionevole sforzo per fornire temporaneamente le attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza sostitutivi immediatamente necessari. Alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta è consentito conservare tali attrezzature o dispositivi sostitutivi forniti temporaneamente fino a quando sia stato corrisposto il risarcimento di cui al paragrafo 1.
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