Art. 23

Assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo

In vigore dal 29 apr 2021
Assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo 1.   Alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è fornita l'assistenza seguente: a) l'assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali, può viaggiare con una tariffa speciale e, se del caso, gratuitamente ed essere seduto, ove possibile; b) qualora un'impresa ferroviaria richieda che un passeggero sia accompagnato a bordo del treno a norma dell', paragrafo 2, l'accompagnatore ha diritto di viaggiare gratuitamente e di sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta; c) è consentito loro di essere accompagnate da un cane da assistenza conformemente al pertinente diritto nazionale; d) in caso di treni non dotati di personale, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza, conformemente alle norme di accesso di cui all', paragrafo 1, durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato; e) in caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria fornisce gratuitamente all'interessato l'assistenza necessaria per salire sul treno, trasbordare verso il servizio ferroviario in coincidenza per cui ha un biglietto, o scendere dal treno, purché sia in servizio personale formato. In caso di notifica preventiva a norma dell', lettera a), il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria provvede affinché sia fornita l'assistenza richiesta; f) in caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su quest'ultimo sia presente personale formato; g) in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e in una stazione, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario; h) le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per fornire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l'accesso agli stessi servizi a bordo offerti agli altri passeggeri, qualora le persone interessate non possano accedere a tali servizi in modo indipendente e sicuro. 2.   Le norme di cui all', paragrafo 1, stabiliscono le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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