Art. 24
Condizioni alle quali è fornita l'assistenza
In vigore dal 29 apr 2021
Condizioni alle quali è fornita l'assistenza
Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, come specificato agli , proponendo un meccanismo di notifica unica, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:
a)
l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico di cui alla lettera f), ove applicabile. È sufficiente una notifica unica per un viaggio ferroviario. Le notifiche sono trasmesse a tutte le imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio.
Tali notifiche sono accettate senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.
Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi e, in ogni caso, almeno 24 ore in anticipo rispetto alla prima volta in cui è richiesta l'assistenza. Il passeggero o il suo rappresentante compiono ogni ragionevole sforzo per informare dell'eventuale annullamento di ciascuno dei viaggi successivi con almeno 12 ore di anticipo.
Gli Stati membri possono consentire che il periodo di 24 ore per le notifiche di cui ai commi primo, secondo e terzo sia portato fino a un massimo di 36 ore, ma non oltre il 30 giugno 2026. In tal caso, gli Stati membri notificano l'autorizzazione alla Commissione e forniscono informazioni sulle misure adottate o previste per ridurre tale periodo;
b)
le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. Qualora non siano in grado di trattare tali notifiche, i venditori di biglietti indicano punti di acquisto o mezzi alternativi per effettuare la notifica;
c)
in assenza di notifica a norma della lettera a), l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza necessaria per viaggiare alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta;
d)
fatta salva la lettera f) del presente articolo, il gestore della stazione o qualsiasi altro soggetto autorizzato designa i punti in cui le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono rendere noto il loro arrivo in stazione e chiedere assistenza. Le responsabilità in materia di designazione dei suddetti punti e di diffusione delle informazioni a tale riguardo sono stabilite nelle norme di accesso di cui all', paragrafo 1;
e)
l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un orario stabilito dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza. L'orario stabilito non precede di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione;
f)
gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle stazioni e le imprese ferroviarie sul loro territorio collaborino per istituire e gestire sportelli unici per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Le condizioni per il funzionamento degli sportelli unici sono stabilite nelle norme di accesso di cui all', paragrafo 1. Tali sportelli unici hanno la responsabilità di:
i)
accettare le richieste di assistenza presso le stazioni;
ii)
comunicare le singole richieste di assistenza ai gestori delle stazioni e alle imprese ferroviarie; e
iii)
fornire informazioni sull'accessibilità.
Storico versioni
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