Art. 88

Personale dell’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Personale dell’Agenzia 1.   Al personale impiegato dall’Agenzia si applicano lo statuto, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime. 2.   Il personale dell’Agenzia è costituito da agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che tratta. 3.   Le regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti, garantiscono l’autonomia e l’indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell’Agenzia, conformemente all’, lettera i).
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