Art. 90

Distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, nonché, conformemente all’, paragrafo 2, di esperti nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori dell’Agenzia. Tali esperti possiedono un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che trattano in conformità dell’, paragrafo 2. Lo statuto e il regime non si applicano a tale personale.
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