Art. 50

Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati

In vigore dal 28 apr 2021
Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati Le azioni ammissibili nell’ambito di Copernicus comprendono: a) azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel di Copernicus esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel di Copernicus ampliando l’ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione dell’agricoltura, delle foreste, delle risorse idriche e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale; b) azioni volte a fornire l’accesso a dati e informazioni di terzi Copernicus necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all’uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell’Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte di enti pubblici nazionali o regionali; c) azioni volte a fornire e a coordinare l’accesso ai dati in situ di Copernicus e ad altri dati ancillari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni.
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Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati (Art. 50 Regolamento (UE) 2021/696) — Testo vigente | Portale Normativo