Art. 50 · Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati

Art. 50

Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati

In vigore dal 28 apr 2021
Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati Le azioni ammissibili nell’ambito di Copernicus comprendono: a) azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel di Copernicus esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel di Copernicus ampliando l’ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione dell’agricoltura, delle foreste, delle risorse idriche e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale; b) azioni volte a fornire l’accesso a dati e informazioni di terzi Copernicus necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all’uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell’Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte di enti pubblici nazionali o regionali; c) azioni volte a fornire e a coordinare l’accesso ai dati in situ di Copernicus e ad altri dati ancillari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni.
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