Art. 52

Azioni ammissibili per quanto concerne l’accesso ai dati e alle informazioni e la distribuzione degli stessi

In vigore dal 28 apr 2021
Azioni ammissibili per quanto concerne l’accesso ai dati e alle informazioni e la distribuzione degli stessi 1.   Copernicus comprende azioni volte a fornire un migliore accesso a tutti i dati Copernicus e a tutte le informazioni Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l’uso dei dati e delle informazioni, nonché l’accesso agli stessi. 2.   Qualora i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano considerati sensibili per la sicurezza ai sensi degli articoli da 12 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 1159/2013, la Commissione può affidare l’appalto, la supervisione dell’acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi a uno o più soggetti fiduciari. Tali soggetti istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l’accesso ai dati limitati mediante un flusso di lavoro separato.
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