Art. 13
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 28 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Se il bilancio di Copernicus è eseguito tramite gestione indiretta, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio possono applicarsi nella misura consentita dagli del regolamento finanziario. Gli adeguamenti specifici necessari a tali norme in materia di appalti sono definiti nei pertinenti accordi di contributo.
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