Art. 12
Entrate con destinazione specifica
In vigore dal 28 apr 2021
Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell’Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l’entrata.
2. Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, se siano soddisfatte tali condizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
3. Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al presente articolo è trattato come entrata con destinazione specifica esterna, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Storico versioni
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