Art. 15
Appalti frazionati
In vigore dal 28 apr 2021
Appalti frazionati
1. In relazione alle attività operative e specifiche per le infrastrutture, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un appalto sotto forma di appalto frazionato conformemente al presente articolo.
2. I documenti di gara per un appalto frazionato indicano gli elementi specifici degli appalti frazionati. Essi definiscono, in particolare, l’oggetto dell’appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.
3. Un appalto frazionato si compone di:
a)
una parte fissa con conseguente fermo impegno all’esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi contrattuali per la fase in questione; e
b)
una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione.
4. Le prestazioni della parte fissa e le prestazioni di ciascuna frazione costituiscono un insieme coerente, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti o successive.
5. L’esecuzione di ciascuna frazione è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata all’appaltatore alle condizioni previste dall’appalto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:696:oj#art-15